Statuto
Art. 1
In memoria di Enrica Amiotti nata in Albonese l'11 ottobre 1885 ed ivi defunta il 20 agosto 1961, che per 47 anni si votò all'insegnamento nella scuola elementare, è istituita la Fondazione “Enrica Amiotti”, con sede in Milano presso l'Istituto Lombardo Accademia Scienza e Lettere.
SCOPO
Art. 2
Scopo della Fondazione è quello di assegnare i seguenti premi:
a) alle insegnanti delle scuole elementari statali per segnalati meriti didattici;
b) agli alunni e alle insegnanti delle scuole elementari statali per atti di eccezionale valore morale;
c) quando il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno in relazione alle condizioni di bilancio della Fondazione, potrà essere bandito un apposito concorso nazionale a premio per un'opera inedita di prosa educativa morale o di volgarizzazione scientifica per ragazzi delle scuole elementari, fissando, volta a volta, la misura del premio e nominando apposita Commissione giudicatrice, il cui giudizio non sarà comunque impegnativo per il Consiglio di Amministrazione, ma avrà solo carattere consultivo
tutto ciò alle condizioni e nei modi di cui ai seguenti Articoli 5, 6, 8, 9.
PATRIMONIO
Art. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle azioni e obbligazioni descritte nei “Gruppi” primo e terzo del paragrafo 1° dell'atto costitutivo delle quali il valore, in via puramente indicativa, viene enunciato in Lit 50.000.000 (cinquantamilioni).
Tale patrimonio resterà soggetto alle seguenti inderogabili norme:
a) ogni operazione speculativa con o su beni dell'Ente, anche se indiretta, è proibita;
b) tutte le somme, in genere, che perverranno alla Fondazione dovranno – salvo volontà diverse dei donatori o testatori e salvo le disposizioni diverse di questo Statuto – essere investite nell'acquisto di titoli azionari quotati alla Borsa di Milano;
c) soltanto se il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime di tutti i componenti e parere favorevole dei Revisori, avverte una seria opportunità d'ordine obiettivo di realizzare alcuni o tutti i pacchetti azionari in portafoglio, può deliberarne la vendita e il contemporaneo reimpiego in altri titoli azionari quotati alla Borsa di Milano i quali si giustifichino convenienti soprattutto per consistenza patrimoniale.
d) in via di massima, e fino a concorrenza del fondo di cui alla lettera a) dell'Art.4 che segue, gli eventuali diritti di opzioni spettanti alle azioni in portafoglio devono essere esercitati, ma il Presidente, col nulla osta del Fondatore e dei Revisori, potrà deliberarne la vendita in Borsa, nel qual caso il ricavo andrà ad incrementare l'anzidetto fondo;
e) alle Assemblee delle Società cui la Fondazione sia interessata partecipa il Presidente della medesima o chi, anche se estraneo, sia da lui delegato;
f) ad eccezione delle somme ritenute necessarie per l'amministrazione dell'Ente, le quali devono essere depositate presso la Banca-cassiere dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere – le altre che vengono a rendersi provvisoriamente disponibili devono essere investite in titoli di Stato o in obbligazioni garantite dallo Stato, a cura del Presidente.
Art. 4.
La Fondazione è perpetua, i suoi scopi devono essere attuati con il reddito netto del patrimonio o con le eventuali apposite oblazioni secondo i seguenti criteri.
Appena dopo che la Fondazione sia stata eretta in ente morale e poi, in occasione dei bilanci annuali consuntivi, il Consiglio di Amministrazione, constatato l'importo dei redditi realizzati:
a) preleverà il 5% e lo aggiungerà al “Fondo Spese di Amministrazione” iniziale di lire 1.500.000 previsto dall'atto costitutivo dell'Ente sub lettera b) del paragrafo II;
b) preleverà dalla rimanenza il 3% da distribuire in parti uguali ai propri componenti ed ai Revisori a titolo simbolico di riconoscenza;
c) preleverà dalla restante somma, fino a tutto il 1971, il 10%, e, in seguito, soltanto il 5% che devolverà a favore dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere per l'attuazione delle sue alte finalità;
d) preleverà dalla restante somma il 10% e l'accantonerà investendolo in azioni quotate alla Borsa di Milano, per costituire un “Fondo Perpetuo di Riserva” destinato ad eventuali conguagli di bilancio e dei premi da distribuire ai sensi dell'Art. 2 nonché ad eventuale esercizio dei diritti di opzione ai sensi del precedente Art. 3 lettera d).
e) dopo di che destinerà il residuo importo del reddito, da considerarsi netto, ad integrare il “Fondo Premi” di lire 13.000.000 in Buoni del Tesoro si cui all'atto costitutivo sub lettera c) del paragrafo III;
f) e stabilirà le somme da utilizzare per l'attuazione dei fini dell'Ente dalla data in cui lo stesso sarà riconosciuto a sensi dell'Art. 12 del Codice Civile fino al 30 giugno 1972 e poi in ciascun triennio successivo.
ATTUAZIONE DEGLI SCOPI
Art. 5.
Il reddito netto della Fondazione va distribuito dal Consiglio di Amministrazione con opportuni criteri in modo che i premi di cui alla lettera a) e b) non siano inferiori a L. 100.000.
Eventuali residui saranno capitalizzati mediante acquisto di titoli di Stato e di obbligazioni garantire dalla Stato e andranno a incrementare il “Fondo Premi”.
Art. 6.
Le premiazioni saranno effettuate secondo un ordine di tempo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7.
I meriti didattici devono essere giudicati con riferimento:
a) al sacrificio durato per condizioni di salute, familiari e per destinazione in sedi disagiate;
b) all'anzianità di insegnamento: e, a parità di merito, deve essere dato preferenza e chi versi in maggiore bisogno.
Le delibere circa le assegnazioni dei premi sono insindacabili, non impugnabili e definitive.
Art. 8.
Le premiazioni eventuali di cui alla lettera c) dell'Articolo 2 saranno effettuate in Milano presso l'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
Quelle per meriti didattici e per atti di valore morale – se il Presidente non ritenga opportuno di conferirle, tutte o in parte, pure a Milano (con rimborso delle spese di viaggio e di permanenza) - saranno effettuate nelle circoscrizioni scolastiche dei prescelti.
Art. 9.
Se, per qualsiasi causa, non si addivenga alle premiazioni previste, le somme non distribuite vengono capitalizzate, ad incremento del patrimonio dell'Ente, mediante acquisto di azioni quotate alla Borsa di Milano.
Art. 10.
La Fondazione fa appello ai Provveditori agli Studi perché vogliono concorrere:
a) a divulgare le sue finalità nelle Scuole Elementari delle loro circoscrizioni;
b) a procurare, dalle singole Scuole, le segnalazioni indicate nell'Art.2 sub a) e b);
c) a effettuare, direttamente o per mezzo di delegati, le premiazioni con solennità che serva d'incitamento al merito.
AMMINISTRAZIONE
Art.11.
La Fondazione sarà amministrata dal Presidente in persona del Presidente dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere in unione al Fondatore per ciò che concerne gli atti ordinari, nonché da un consiglio di Amministrazione di cinque membri, del quale faranno parte, di diritto, il Presidente dell' Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere nonché il Fondatore vita durante, dopo di che il Sig. Geom. giov. Battista Amiotti o, in mancanza, un suo figlio maggiorenne, pure vita durante; mentre gli altri tre saranno designati, rispettivamente, uno dal Presidente dell' Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, uno dal Presidente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e il terzo dal Direttore del “Corriere della Sera”. Mancando il sig. Geom. Battista Amiotti o, in mancanza, un suo figlio maggiorenne, delibererà il Consiglio Amministrativo se ridurre il numero dei componenti a quattro oppure di attribuire la facoltà di designare il quinto al Presidente dell' Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.
Mancando qualcuna delle designazioni sopra previste, il Consiglio si intenderà validamente funzionante nelle persone legittimamente in carica.
Art. 12.
Il Presidente della Fondazione avrà la legale rappresentanza dell'Ente e attenderà, unitamente al Fondatore, all'amministrazione ordinaria della stessa in adempimento di questo Statuto, salvo i casi in cui lo stesso disponga diversamente o essi ravvisino opportuno l'intervento del Consiglio Amministrativo.
Art. 13.
Il Consiglio Amministrativo si riunirà per iniziativa del Presidente oppure del Fondatore, oppure di due suoi componenti oppure dei Revisori, previo avviso per mezzo di raccomandata contenente l'ordine del giorno spedito tre giorni prima della data indetta. Saranno valide le adunanze cui partecipino tutti i Consiglieri ed i Revisori, anche senza preventivo avviso, oppure in adunanze con l'intervento di tre componenti tra cui il Presidente e il Fondatore, oltre alla maggioranza dei Revisori, nel caso di convocazione espressa.
Art. 14.
Il Fondatore, e poi il Sig. Geom. Giov. Battista Amiotti o, in mancanza, un suo figlio maggiorenne, potranno farsi assistere nelle sedute da un consulente di fiducia non avente diritto a voto. Non si terrà conto, agli effetti delle delibere, delle astensioni dal voto. A parità di voto,prevarrà quello del Presidente oppure, se questi fosse assente o si astenesse, quello del Fondatore.
Art. 15.
Il Consiglio Amministrativo potrà nominare, tra i suoi componenti, un Vicepresidente.
Art. 16.
I Consiglieri nominati per designazione come sopra dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.
Art. 17.
Il Consiglio di Amministrazione terrà un registro dei verbali delle sue sedute.
REVISORI
Art. 18.
Saranno Revisori delle Fondazione gli stessi dell'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, con uguali compiti.
BILANCIO
Art. 19.
Ogni anno sarà eretto un bilancio consuntivo, particolarmente dettagliato per ciò che riguarda il patrimonio, ed esso sarà pubblicato in allegato a quello dell' Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. Nella stessa occasione sarà deliberata l'attività futura dell'Ente ai sensi dell'Art.4 lettera f) del presente Statuto.
PARTICOLARE CASO DI SCIOGLIMENTO
Art. 20.
La denominazione della Fondazione, come i suoi scopi, non potranno mai, per qualsiasi causa ed a iniziativa di qualsiasi potere, essere modificati.
In caso contrario, e particolarmente nella ipotesi di applicabilità degli articoli 26 e 28 Codice Civile, l'Ente si estinguerà ipso iure.
Art. 21.
In qualsiasi caso di estinzione dell'Ente, i suoi beni si intendono trasferiti al Comune di Albonese, cui dovranno essere prontamente consegnati perché lo stesso li destini a migliorare le condizioni dell'insegnamento e dell'educazione elementari locali nonché ad assegnare borse di studio ai più meritevoli, in memoria di Enrica Amiotti.
Che se il Comune di Albonese non crede di accettare o non vi sia autorizzato entro sei mesi dall'estinzione dell'Ente, i beni stessi si intendono trasferiti all'Ospedale San Matteo di Pavia perché ne destini le rendite per assistenza sanitaria gratuita a cittadini bisognosi di Albonese.
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